Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 27/04/1969
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Ancona in data 16 dicembre
2022, che aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 81, 610, 635, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di
giustizia;
2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui l’imputato lamenta violazione di legge in relazione all’art. 195, comma 1 e 7, cod. proc. pen.
e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili, in quanto formulati secondo schemi di censura non consentiti in
sede di legittimità, che si risolvono in mere doglianze in punto di fatto, funzional ad ottenere una ricostruzione alternativa e più favorevole degli elementi di prova,
preclusa in sede di legittimità, in mancanza di manifeste illogicità motivazionali o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482)
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che all’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.