Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26515 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26515 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CENTO il 17/01/1976
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia genericamente il vizio di
omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudiz
secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pe complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base,
anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale
richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli st deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rappor
proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che ri rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia
surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto dal giudice di merito, nella parte in cui, in assenza di esplicite attribuzioni dell in aumento da parte del Tribunale, ha correttamente ritenuto di doverl suddividere in maniera eguale, stante la similare entità dell’offesa al bene giuri protetto (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.