Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 20/08/1992
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale si deduce l’illegittimit
del mancato riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto previ dall’art. 62, n.4) cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che
contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale ha offerto una adegua motivazione rilevando che la condotta contestata aveva prodotto un danno
economico non irrilevante, e che le modalità della minaccia (l’uso di un coltel avevano determinato notevole timore nella vittima, alla luce di consolida
giurisprudenza di questa Corte (pag. 2 della sentenza impugnata); ribadito che rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove – di fatto richiesta c
ricorso – è un’attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza
Giudice di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.