Inammissibilità Ricorso: la Cassazione conferma la condanna alle spese
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato, confermando una decisione della Corte d’Appello. Questo caso, seppur sintetico nella sua forma, offre uno spunto fondamentale per comprendere i rigidi requisiti di accesso al giudizio di legittimità e le pesanti conseguenze economiche derivanti da un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 11 ottobre 2024. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il collegio della Settima Sezione Penale, dopo aver ricevuto il ricorso e sentito la relazione del Consigliere, ha proceduto alla decisione in camera di consiglio.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato vizi insanabili nell’atto di impugnazione. Tale decisione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente.
Le Conseguenze Economiche della Pronuncia
La declaratoria di inammissibilità ha prodotto effetti economici diretti e significativi:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato condannato a pagare tutte le spese sostenute dallo Stato per la gestione del procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista dalla legge proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o per scopi meramente dilatori.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato alla decisione, è possibile delineare le motivazioni tipiche che sorreggono una pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta difetti che ne impediscono l’esame nel merito. Tra le cause più comuni vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indica in modo chiaro e preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Proposizione di censure di fatto: Il ricorrente tenta di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Suprema Corte è infatti giudice di legittimità, non di merito.
* Tardività del ricorso: L’atto viene depositato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Mancanza di interesse ad agire: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’annullamento della sentenza.
La decisione in esame, quindi, si fonda sul mancato superamento di questo vaglio preliminare, essenziale per accedere al giudizio di legittimità.
Conclusioni
La pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario, soggetto a requisiti di forma e sostanza estremamente rigorosi. Un’impugnazione non adeguatamente preparata, che non rispetti i canoni stabiliti dal codice di procedura penale, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Le conseguenze non sono solo la mancata revisione della sentenza impugnata, ma anche onerose sanzioni economiche che gravano sulla parte che ha agito in giudizio senza le dovute cautele. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata per affrontare il complesso giudizio di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione, ovvero non valuta se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno, perché l’atto di ricorso presenta dei vizi formali o procedurali previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La decisione di inammissibilità della Cassazione può essere impugnata a sua volta?
No, le decisioni della Corte di Cassazione, incluse le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità di un ricorso, sono definitive e non possono essere ulteriormente impugnate nell’ambito della giustizia ordinaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19758 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/11/1979
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
4(
N. 3291/25 CRETEANU
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti
337 cod. pen. e altro);
i motivi di ricorso;
Esaminati che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento
Ritenuto sanzionatorio, e in particolare alla omessa esclusione della recidiva, è
aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il
ricorrente non si confronta (v. p. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/05/2025