Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione Condanna alle Spese
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro esempio delle conseguenze che derivano dalla presentazione di un’impugnazione priva dei requisiti di legge. In questo caso, l’inammissibilità del ricorso non solo ha precluso l’esame nel merito della vicenda, ma ha anche comportato significative conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 27 giugno 2024. Il ricorrente, un cittadino nato nel 1970, contestava la decisione del giudice di secondo grado, sperando di ottenere una riforma della pronuncia a lui sfavorevole. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale per la valutazione preliminare.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Dopo aver ricevuto il ricorso e aver dato avviso alle parti coinvolte, la Corte di Cassazione si è riunita in camera di consiglio. All’esito dell’udienza, presieduta dal Presidente Giorgio Fidelbo e con la relazione del Consigliere Federica Tondin, i giudici hanno emesso un’ordinanza con cui hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Questa pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel vivo della questione e di valutare se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale che accerta la mancanza di uno dei presupposti o requisiti richiesti dalla legge per poter esaminare l’impugnazione.
Le Conseguenze Economiche Previste dalla Legge
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di effetti. L’articolo 616 del Codice di Procedura Penale stabilisce chiaramente le conseguenze per la parte privata il cui ricorso viene dichiarato inammissibile. In applicazione di tale norma, la Corte ha condannato il ricorrente a due specifiche sanzioni economiche:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle forme previste; dall’altro, contribuire al finanziamento della Cassa delle ammende, ente destinato a supportare progetti di recupero per i detenuti.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza sia sintetico, le motivazioni della decisione risiedono implicitamente nella natura stessa della pronuncia. La Corte ha rilevato che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. Le ragioni possono essere molteplici e non sono esplicitate nel breve estratto: potrebbero riguardare la tardività dell’impugnazione, la mancanza di motivi specifici richiesti dalla legge, o la proposizione di censure che non possono essere fatte valere in sede di legittimità.
La motivazione principale della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è, quindi, una diretta e automatica conseguenza legale della declaratoria di inammissibilità del ricorso, come espressamente previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La Corte non ha fatto altro che applicare la legge, ritenendo che la presentazione di un ricorso inammissibile non possa gravare sulla collettività e debba comportare una sanzione per chi ha attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. La presentazione di un ricorso in Cassazione è un atto che richiede massima perizia tecnica, poiché un errore può portare a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze, come dimostra questo caso, non sono solo la mancata revisione della sentenza impugnata, ma anche un esborso economico non trascurabile. La decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione prima di adire la Suprema Corte.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
In questa specifica ordinanza, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Quale norma disciplina le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso?
Le conseguenze sono disciplinate dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che la parte privata che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile debba essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24622 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENEZIA il 27/07/1970
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il divieto di fare applicazione della pena sostitutiva ai casi in sia appl beneficio della sospensione condizionale della pena non si estende ai fatti commessi prima
dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 (ossia al 30 dicembre 2022) e che, in evenienza, trova applicazione il disposto di cui all’art. 2, comma 4, cod. pen., che, in ipot
successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevol all’imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287354);
ritenuto che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive della pena pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, della detenzione domiciliare e della semilibertà è stata formula
difensore privo di procura speciale;
ritenuto che, dunque, il primo motivo di ricorso con cui censura la mancata applicazione di pene sostitutive è inammissibile;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso sia inammissibile, perché afferente al determinazione del trattamento punitivo, benché la sentenza impugnata sia sorretta da
sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2025.