Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, una fase delicata in cui si possono far valere solo specifiche violazioni di legge. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, una decisione che ha conseguenze significative per il ricorrente. Comprendere cosa significhi e perché avvenga è fondamentale per chiunque si approcci al mondo della giustizia.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino nel settembre 2024. Sperando di ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole, il ricorrente si è rivolto alla Suprema Corte di Cassazione. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale per essere discusso in udienza nell’aprile 2025.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso
Dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato e aver dato avviso alle parti, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto breve quanto perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa pronuncia impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. In altre parole, i giudici non hanno valutato se le richieste del ricorrente fossero fondate o meno, ma si sono fermati a un controllo preliminare che ha evidenziato vizi insanabili nell’atto presentato.
Le Motivazioni
L’ordinanza in analisi è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in ambito penale, le cause più comuni che portano a una tale declaratoria sono molteplici. Ad esempio, il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, potrebbe mancare di motivi specifici e pertinenti, oppure potrebbe tentare di introdurre una rivalutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. Spesso, i ricorsi vengono respinti in questa fase perché non denunciano una reale violazione di legge, ma si limitano a contestare l’interpretazione delle prove data dai giudici dei gradi precedenti.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva a tutti gli effetti, chiudendo ogni possibilità di ulteriore riesame. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come stabilito nel caso di specie, viene inflitta una sanzione pecuniaria, qui quantificata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti esperti per la redazione di un ricorso in Cassazione, un atto che richiede un’elevata specializzazione tecnica per superare il rigido vaglio di ammissibilità.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il caso nel merito perché il ricorso non rispettava i requisiti previsti dalla legge. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso (il ricorrente) è condannata a pagare le spese del processo e una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato se il ricorrente avesse ragione o torto?
No. Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte non entra nel merito della questione, ovvero non valuta le ragioni delle parti, ma si ferma a un controllo preliminare sulla regolarità dell’atto di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAMPINAS( BRASILE) il 08/08/1996
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge
Ritenuto in ordine alla ritenuta recidiva e manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura
adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto, le plurime condanne per reati della stessa indole, in tal modo rilevando come la condotta del ricorrente, per come
delineata (art. 336 e 341-bis cod. pen. ai dann del personale appartenente alla polizia
penitenziaria), fosse espressione di una accresciuta pericolosità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2025.