Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AVELLINO il 05/12/1971
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
( -dato avviso alle parti:ì
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599
cod. proc. pen., in data 9 gennaio 2025 ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grad e, preso atto dell’accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna
confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 4 e 7 I. 895 del 1967 cod. pen
Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione
prescrizione del reato che sarebbe già decorsa alla data della pronuncia della sentenza di appello;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, considerata la ritenuta recidiv
reiterata, specifica e infraquinquennale (cfr. pag. della sentenza del Tribunale di Avellino), i rispettivamente previsti dagli artt. 157 e 161 cod. pen. per la prescrizione del reato, commesso
gennaio 2007, devono essere aumentati di due terzi per cui la data di estinzione dello stesso, aggiu anche i periodi di sospensione pari a 10 mesi e 22 giorni, era da individuarsi al 30 marzo 2027 e, qui
questo non era prescritto alla data in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte territoriale;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi at escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.