Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 29/10/1963
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME
COGNOME censura la violazione dell’art.
62-bis cod. pen. per effetto della mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale;
Considerato che tale motivo esula dal sindacato di legittimità, in quanto è
meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. ultima pagina
della sentenza impugnata);
Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento
impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d’appello ha valorizzato, in senso ostativo alla richiesta della difesa, il carattere non documentato delle condizioni
di salute della ricorrente, i suoi precedenti penali e la complessiva gravità del fatto (cfr. p. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 marzo 2025.