Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20827 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 28/03/1984
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
t dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la
condanna per vari reati contro il patrimonio, assolvendolo da altri e rideterminando, quindi la pena;
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e
613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, e rilevato
che, come da tempo affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite, è
manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613
cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui
non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la
rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del
21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272011 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025