Inammissibilità Ricorso: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più netti e frequenti nel giudizio di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito le conseguenze dirette di un’impugnazione che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, condannando il ricorrente a significative sanzioni economiche. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i meccanismi procedurali e le implicazioni per chi intende adire la Corte di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 15 maggio 2024. Il soggetto ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione. La Settima Sezione Penale è stata incaricata di valutare in via preliminare la fondatezza e, prima ancora, l’ammissibilità del gravame.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
In data 3 marzo 2025, la Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Capozzi e con relatore il Consigliere Silvestri, ha emesso la sua decisione. L’esito è stato lapidario: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, fermando il processo a uno stadio preliminare. La decisione non analizza quindi se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno, ma si concentra esclusivamente sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per poter esaminare il ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene il testo dell’ordinanza sia estremamente sintetico, come spesso accade per le decisioni di questo tipo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso si fonda su ragioni procedurali. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per svariati motivi, come la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge, la tardività della presentazione, o la proposizione di censure che in realtà mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte, in questo caso, ha ritenuto che il ricorso non superasse questo filtro. La conseguenza automatica, prevista dal codice di procedura, è non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La decisione in esame ha due conseguenze pratiche immediate e rilevanti. La prima è che la sentenza della Corte d’Appello di Palermo diventa definitiva e irrevocabile, consolidando i suoi effetti giuridici. La seconda è di natura economica: il ricorrente è ora obbligato a sostenere i costi del procedimento dinanzi alla Cassazione e a versare una somma significativa alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e rigorosa prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione. È fondamentale che l’impugnazione sia basata su solidi motivi di diritto e rispetti scrupolosamente le forme previste dalla legge, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminarlo nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Implica che l’impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminata. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente è soggetto a sanzioni pecuniarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23082 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23082 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARINI il 26/09/1979
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 36800/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza dell di necessità e del dolo, alla sussistenza della imputabilità, al mancato riconoscimento della caus
di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche trattamento sanzionatorio, alla ritenuta recidiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa
valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall’altra, obiettivamente gene rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo 2025.