Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29254 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LUCERA il 20/11/1969
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con
l’imputato è stato condannato per il reato di furto;
rilevato che il ricorso è stato sottoscritto personalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e ritenuto che ciò
impedisca, in via originaria, l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. e senza formalità di procedura
ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.;
ritenuto, infine, che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle
ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025.