Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28278 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISPICA il 29/03/1975
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
n
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Catania che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all’art.
612 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della penale responsabilità
– è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr.
pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato sulla valenza
intimidatoria dell’espressione utilizzata dal ricorrente;
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’istituto della particolare tenuità
del fatto – non è consentito in sede di legittimità perché la censura risulta del tutto generico e non si confronta con il corpo motivazionale della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
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