Inammissibilità del Ricorso: la Cassazione Conferma la Decisione e Condanna alle Spese
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma è regolato da requisiti stringenti. Un esempio chiaro ci viene fornito da una recente ordinanza, che sottolinea le severe conseguenze della inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento non entra nel merito della vicenda, ma si ferma a una valutazione preliminare, con effetti significativi per chi intraprende questa via legale. Analizziamo insieme la decisione per capire meglio come funziona questo meccanismo processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia in data 26 settembre 2024. Il ricorrente mirava a ottenere una revisione della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni dinanzi ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha esaminato il ricorso. L’esito, tuttavia, non è stato quello sperato dal ricorrente. Con ordinanza del 17 giugno 2025, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Questa decisione ha comportato due importanti conseguenze economiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il procedimento.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia sintetica e non dettagli le specifiche ragioni dell’inammissibilità, possiamo delineare i motivi generali per cui un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è tipicamente inammissibile quando:
* Mancano i motivi specifici: Il ricorso non indica chiaramente quali norme sarebbero state violate o quali vizi logici conterrebbe la sentenza d’appello.
* Si propongono questioni di merito: Il ricorrente chiede alla Corte di rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici dei primi due gradi di giudizio.
* I motivi sono manifestamente infondati: Le argomentazioni presentate appaiono a prima vista prive di qualsiasi fondamento giuridico.
* Violazione di termini procedurali: Il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge.
La decisione di inammissibilità, quindi, agisce come un filtro per evitare che la Corte Suprema sia sommersa da impugnazioni non conformi ai requisiti di legge, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione deve essere redatta con estremo rigore tecnico e giuridico. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche sanzioni economiche rilevanti. Rende definitiva la sentenza impugnata e obbliga il ricorrente a sostenere costi aggiuntivi. Questa decisione serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di adire la Suprema Corte, al fine di evitare esiti procedurali sfavorevoli e onerose condanne pecuniarie.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere messa in discussione. Inoltre, espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie e al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26796 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 22/05/1982
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità per il delitto di
ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen., risulta generico, in quanto non si confronta compiutamente con la motivazione della Corte di appello che, nell’escludere
l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ha evidenziato non solo i precedenti ostativi, tema su cui il ricorso si è profuso, ma anche ‘l’entità del
danno cagionato’, profilo sul quale, per contro, il ricorso non ha speso parola;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.