Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, numero 16912 del 2024, offre un’importante lezione sulla necessità di specificità negli atti di impugnazione. Questo caso dimostra come la formulazione di motivi di ricorso vaghi e indeterminati conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione dei giudici di legittimità.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte di Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e) del codice di procedura penale. In sostanza, si lamentava un vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Corte di Appello aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado, condannando l’imputato per i reati ascrittigli ai capi 5) e 7) dell’imputazione. L’imputato, attraverso il suo ricorso, tentava di ottenere un nuovo esame della sua posizione, ma la strategia difensiva si è rivelata inefficace.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti generiche fossero o meno dovute), ma si è fermata a un livello preliminare, di natura prettamente procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non possedeva i requisiti minimi di legge per poter essere esaminato.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
La chiave della decisione risiede nel concetto di “genericità per indeterminatezza”. La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, l’imputato si era limitato a denunciare un vizio di motivazione in modo astratto. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata (pagine 4 e 5) ritenuta dalla Cassazione “logicamente corretta”, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che avrebbero dovuto essere alla base della sua censura. Non ha spiegato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, né ha fornito elementi concreti per dimostrarlo.
Questa mancanza ha impedito al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso, per essere valido, deve mettere la Corte in condizione di comprendere esattamente quale parte della sentenza si contesta e per quali specifiche ragioni. Una critica vaga e generica non è sufficiente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il dovere di specificità dei motivi di impugnazione. Non basta lamentare un errore del giudice precedente; è necessario articolarlo in modo preciso, dettagliato e supportato da elementi concreti. Un ricorso redatto in termini generici non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, con due conseguenze negative: primo, la questione non viene esaminata nel merito, precludendo ogni possibilità di riforma della decisione; secondo, scatta una sanzione economica che si aggiunge alle spese processuali. Questa pronuncia serve da monito: la precisione e la chiarezza non sono solo questioni di stile, ma requisiti essenziali per la tutela efficace dei diritti nel processo penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava in modo chiaro, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, gli elementi e le ragioni precise per cui la motivazione della sentenza impugnata era considerata errata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico per indeterminatezza’?
Significa che la critica mossa alla sentenza del giudice precedente è formulata in modo vago, senza indicare i punti specifici della motivazione che si contestano e senza fornire argomentazioni precise a sostegno della propria tesi. Questo impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere l’oggetto della doglianza e di esercitare il proprio controllo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna dei reati a lui ascritti ai capi 5) e 7);
che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 marzo 2024
Il
Il Presidente