Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15619 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 28/09/1997
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto il concordato proposto dalle parti ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. in relazione al reato
di lesione personale grave, aggravato dall’uso di arma;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della pena accessoria di cui all’art. 29
cod. pen. dell’interdizione dai pubblici uffici, è inammissibile sia perché inedito sia perché non sentito dalla modalità definitoria prescelta;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 29 cod. pen. nella parte in cui predetermina nella misura fissa di anni cinque la durata della pena accessoria della interdizione temporanea
dai pubblici uffici, è irrilevante, dato che nel presente processo non risulta ritualmente proposta alcuna doglianza sulla misura della pena accessoria; ed
inoltre è manifestamente infondato, posto che si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in
rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l’interdizione temporanea e cinque per l’interdizione perpetua), e che, agganciandosi all’entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, COGNOME, Rv. 284417 – 02);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/04/2025