Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Respinto in Cassazione
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione nel marzo 2025 offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità ricorso. Questo provvedimento, sebbene conciso, sottolinea l’importanza del rigore procedurale nel presentare un’impugnazione davanti alla Suprema Corte e le severe sanzioni economiche previste in caso di fallimento. Analizziamo i dettagli della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova nel settembre 2024. L’appellante ha cercato di ottenere una revisione della decisione di secondo grado portando la questione davanti alla Corte di Cassazione, l’organo giurisdizionale di ultima istanza nel nostro ordinamento.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso
Con un’ordinanza emessa il 21 marzo 2025, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha posto fine al percorso legale del ricorrente. I giudici supremi, dopo aver esaminato gli atti, hanno dichiarato l’appello ‘inammissibile’.
Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. Invece di valutare se la sentenza della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata, la Cassazione si è fermata a un livello precedente, constatando che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere giudicato.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a due pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità ricorso. Tuttavia, in ambito processuale penale, tale esito è tipicamente riconducibile a vizi specifici dell’atto di impugnazione. Tra le cause più comuni vi sono la tardività della presentazione del ricorso, la mancanza di motivi di diritto specifici (la Cassazione non è un terzo grado di merito), o la violazione di altre norme procedurali essenziali. La decisione di sanzionare economicamente il ricorrente suggerisce che il ricorso è stato considerato manifestamente infondato o presentato con colpa, agendo come deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione di questo caso è chiara: la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede la massima attenzione e perizia tecnica. Una dichiarazione di inammissibilità ricorso non solo rende definitiva la sentenza impugnata, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il proponente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende non è una formalità, ma una misura concreta volta a scoraggiare l’abuso dello strumento processuale e a garantire che l’accesso alla giurisdizione di legittimità sia riservato a casi con reali e fondati motivi di diritto.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rifiutandosi di esaminarlo nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una sanzione aggiuntiva di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Sebbene l’ordinanza non lo specifichi, un ricorso è generalmente dichiarato inammissibile per vizi procedurali, come la presentazione oltre i termini, la mancanza di motivi di diritto validi per la Cassazione o la carenza di altri requisiti previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13670 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13670 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 07/12/1998
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
;.
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l’eccessività della pena è inammissibile in quant
non oggetto di censura in sede di gravame, ove, oltre all’insussistenza del reato, era sta contestata la ritenuta recidiva ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di
all’art. 131-bis cod. pen.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025.