Inammissibilità del ricorso in Cassazione: Analisi di un caso
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel diritto processuale penale, che può precludere l’esame nel merito di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questo istituto, specialmente in relazione ai ricorsi contro le sentenze di patteggiamento e ai cambiamenti normativi sulla procedibilità dei reati. Vediamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano proposto ricorso per Cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’), emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Forlì. Ciascuno dei ricorrenti contestava la sentenza sulla base di specifici motivi, che spaziavano dalla presunta mancanza di motivazione all’asserita violazione di norme costituzionali e del codice penale.
La Difesa e i Motivi del Ricorso
Uno dei ricorrenti, in una memoria difensiva successiva, ha inoltre sollevato una questione di notevole interesse: l’estinzione del reato per assenza della condizione di procedibilità. Sosteneva, infatti, che una modifica legislativa (D.Lgs. 150/2022) intervenuta dopo la proposizione del ricorso aveva reso il reato per cui era stato condannato procedibile solo a querela di parte, querela che nel caso di specie mancava.
L’altro ricorrente lamentava, tra le altre cose, una violazione di legge e un vizio di motivazione con riferimento a principi costituzionali e ai criteri di commisurazione della pena.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, seguendo un ragionamento giuridico rigoroso e basato su principi consolidati.
Le Ragioni dell’Inammissibilità
Il punto centrale della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso è ammesso solo per contestare:
1. La corretta espressione della volontà dell’imputato.
2. Il difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza.
3. L’errata qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I motivi sollevati dai due ricorrenti, secondo la Corte, non rientravano in nessuna di queste categorie tassative. Pertanto, i ricorsi erano ab origine inammissibili.
Il Principio ‘Salatino’ e la Procedibilità a Querela
La Corte ha poi affrontato la questione della sopravvenuta procedibilità a querela. Su questo punto, ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 40150/2018, nota come ‘Salatino’). Secondo questo principio, la declaratoria di inammissibilità del ricorso prevale su qualsiasi evento processuale successivo, come la maturazione della prescrizione o, appunto, l’introduzione del regime di procedibilità a querela. L’inammissibilità, infatti, impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale, rendendo irrilevante ogni questione successiva.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. La legge pone dei paletti precisi all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità di un accordo processuale tra accusa e difesa. Consentire ricorsi per motivi generici svuoterebbe di significato l’istituto stesso. Inoltre, il principio secondo cui l’inammissibilità ‘cristallizza’ la situazione processuale al momento della sua proposizione è fondamentale per la certezza del diritto. Se così non fosse, un ricorso palesemente inammissibile potrebbe essere usato in modo dilatorio per attendere eventi favorevoli all’imputato, come una modifica di legge o la prescrizione del reato. La decisione, quindi, ribadisce che le norme processuali devono essere rispettate con rigore e che l’inammissibilità è una sanzione processuale che preclude ogni ulteriore esame.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, conferma che i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento devono essere fondati esclusivamente sui motivi elencati nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In secondo luogo, ribadisce un principio cardine: l’inammissibilità del ricorso è una barriera invalicabile che impedisce di beneficiare di eventi successivi favorevoli. Chiunque intenda impugnare una sentenza deve quindi prestare la massima attenzione ai requisiti di ammissibilità, pena non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Per quali motivi si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile e, nel frattempo, la legge cambia rendendo il reato procedibile a querela?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso prevale. Essa impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, la Corte non può tenere conto di eventi successivi, come l’introduzione del regime della procedibilità a querela.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, la somma è stata di quattromila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI’
vdato avviso alle partí;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.
In data 30/04/2024, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse di NOME, a firma del difensore AVV_NOTAIO che chiede dichiararsi l’estinzione del reato per assenza della condizione d procedibilità, precisando che il ricorso per cassazione e stato formulato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Ritenuto che i motivi sollevati (per COGNOME, mancanza di motivazione con riguardo al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; per COGNOME, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., nonché all’art. 133 cod. pen.) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’errone qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza, casi nei quali non rientrano i vizi denunciati;
Considerato, con riferimento all’imputato COGNOME, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l’applicabilità al caso in esame della intervenuta procedibilit a querela dei reati contestati, perché si estendono al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nell’ipotesi di reati i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, base ai quali la declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo l costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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