Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19734 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19734 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 13/09/1995
avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 44
cod. proc. pen. di quattro anni di reclusione e di 20.000,00 euro di multa, per i r artt. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo unico dedu
motivazione in relazione all’omessa indicazione delle ragioni per le quali è sta sussistenza delle condizioni per l’emissione di sentenza di proscioglimento a norma d
cod. proc. pen.;
Considerato l’unico motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non con perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fat
avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di ca punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione del fatt
mite (la sentenza impugnata, peraltro, rappresenta che l’imputato è stato colto in
15.053,7 kg. di cocaina, da cui erano ricavabili 86.441 dosi medie singole, detenuta un veicolo condotto dal medesimo), e, in ogni caso, sono estranee al catalogo di que
2-bis, dall’art. 448, comma
cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore d
delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.