Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre uno spunto cruciale per comprendere le conseguenze dell’inammissibilità ricorso. Questa decisione, sebbene concisa, sottolinea l’importanza dei requisiti formali e sostanziali per accedere al giudizio di legittimità e le significative ripercussioni, anche economiche, per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, si è rivolto alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Suprema Corte, dopo aver ricevuto l’atto e dato avviso alle parti, ha proceduto alla disamina preliminare del ricorso in camera di consiglio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha risolto la questione in modo definitivo e perentorio. Il dispositivo è chiaro: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione impedisce che il merito del ricorso venga esaminato, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’Appello impugnata.
L’Inammissibilità Ricorso e le sue Conseguenze
La dichiarazione di inammissibilità ricorso non è una decisione sul merito della questione, ma un giudizio preliminare che attesta la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per procedere con l’esame dell’impugnazione. Le conseguenze sono duplici: da un lato, la sentenza impugnata diventa irrevocabile; dall’altro, scatta una sanzione economica a carico del ricorrente, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e riporta unicamente la parte dispositiva (il cosiddetto P.Q.M. – Per Questi Motivi), senza esplicitare nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo dedurre che la Corte abbia riscontrato vizi che impedivano l’esame nel merito. In generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, come la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (es. violazione di legge o vizio di motivazione), la proposizione di censure che richiederebbero una nuova valutazione dei fatti (preclusa in sede di legittimità), o il mancato rispetto dei termini e delle forme previste dal codice di procedura penale.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dalla legge in questi casi e serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, gravando il ricorrente di un onere economico che si aggiunge alle spese del procedimento.
Le Conclusioni
Questo provvedimento, pur nella sua brevità, è emblematico. Evidenzia come l’accesso alla Corte di Cassazione sia un rimedio straordinario, soggetto a rigorosi filtri di ammissibilità. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che la preparazione di un ricorso deve essere estremamente accurata, focalizzandosi esclusivamente sui vizi di legittimità della sentenza impugnata e non su una generica richiesta di riesame del caso. La declaratoria di inammissibilità ricorso non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma comporta anche conseguenze economiche non trascurabili, un monito a utilizzare con ponderazione e appropriatezza gli strumenti di impugnazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. Di conseguenza, la Corte non valuta se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno, ma si limita a constatare l’impossibilità di procedere all’esame, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base del provvedimento, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato e al versamento di una sanzione pecuniaria, in questo caso pari a 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La decisione della Corte di Cassazione ha modificato la sentenza precedente?
No, la dichiarazione di inammissibilità non modifica la sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, ne determina la definitività, impedendo ogni ulteriore esame del caso e rendendo irrevocabile quanto deciso nel grado di giudizio precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 11/04/1969
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge
e mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 comma due cod. pen, deve ritenersi reiterativo e manifestamente
infondato poiché a fronte di una dichiarazione di responsabilità in doppia conforme e di una specifica motivazione di appello esposta a pagina 3 della sentenza
impugnata ove vengono elencati gli artifici e raggiri posti in essere, non si confronta adeguatamente con detti argomenti;
ritenuto infatti che con motivazione esente da censure la corte di appello ha affermato che la messa in vendita di un mezzo non posseduto integra gli estremi
del delitto contestato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso, 15/04/2025