Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione è un momento cruciale nel sistema giudiziario, ma è regolato da requisiti procedurali molto stringenti. Quando questi non vengono rispettati, la conseguenza è l’inammissibilità del ricorso, una decisione che chiude definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo esito e delle sue conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Procedimento
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione del massimo organo della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza lapidaria. Con questo provvedimento, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: quello procedurale. In pratica, la Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti formali e sostanziali necessari per essere esaminato.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, ristorare lo Stato dei costi del procedimento e, dall’altro, sanzionare l’introduzione di un ricorso che non avrebbe dovuto essere proposto, agendo come deterrente per futuri appelli infondati.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza sia molto sintetica e non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo dedurre che essa derivi da vizi procedurali. Tipicamente, un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per motivi quali la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni di mero fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La decisione della Corte sottolinea l’importanza di un’attenta preparazione del ricorso, che deve essere redatto nel pieno rispetto delle norme del codice di procedura penale. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e automatica di tale declaratoria, volta a scoraggiare l’abuso dello strumento processuale.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e irrevocabile. Per il cittadino, la lezione è chiara: affidarsi a un professionista esperto è essenziale per valutare la reale sussistenza dei presupposti per un ricorso in Cassazione. Tentare un’impugnazione senza solide basi legali non solo è inefficace, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come dimostra la condanna al pagamento di una somma non trascurabile a favore della Cassa delle ammende.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa implica la dichiarazione di inammissibilità per la sentenza impugnata?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata, emessa dalla Corte d’Appello, diventi definitiva e non possa più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MIRANDOLA il 25/11/1985
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di all’art. 635 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requis
prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte d motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.