Inammissibilità Ricorso: la Cassazione chiude il caso con condanna alle spese
L’inammissibilità ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più severi per chi tenta l’ultima via di impugnazione nel nostro ordinamento. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, con importanti implicazioni sia giuridiche che economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 16 maggio 2024. Il ricorrente, un uomo nato nel 1972, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le sue ragioni dinanzi ai giudici di legittimità. Il caso è stato assegnato alla settima sezione penale della Corte, che ha fissato l’udienza per la discussione nel mese di aprile 2025.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità Ricorso
L’esito del giudizio dinanzi alla Suprema Corte è stato netto e sfavorevole al ricorrente. Con una sintetica ma perentoria ordinanza, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità ricorso. Questa declaratoria non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, constatando la mancanza dei requisiti essenziali che la legge richiede per poter accedere a questo grado di giudizio.
La decisione ha comportato due conseguenze dirette e onerose per l’imputato:
1. La condanna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che la legge prevede proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o irrituali.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, è possibile delineare le cause più comuni che portano a una tale decisione nel giudizio di Cassazione. Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando:
* I motivi sono generici: Il ricorso non specifica in modo chiaro e puntuale quali norme di legge sarebbero state violate o applicate in modo errato nella sentenza impugnata.
* Si contesta il merito: La Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove (come testimonianze o perizie). Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti è destinato all’inammissibilità.
* Mancanza di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’annullamento della decisione.
* Vizi formali: Il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge o non rispetta le forme prescritte dal codice di procedura penale.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando che le Corti superiori vengano gravate da impugnazioni dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Conclusioni
La pronuncia analizzata ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione è un rimedio straordinario, riservato a censure di pura legittimità. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la sentenza di condanna emessa in appello, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’imputato. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale di una redazione tecnica e rigorosa dell’atto di ricorso, che deve concentrarsi esclusivamente sulla violazione di legge e non su una sterile riproposizione delle questioni di fatto già decise nei gradi precedenti. La sanzione pecuniaria funge da deterrente, evidenziando come l’accesso alla giustizia debba essere esercitato con responsabilità.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito delle questioni sollevate perché il ricorso mancava dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del processo e a versare una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La decisione di inammissibilità della Cassazione chiude definitivamente il processo?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende irrevocabile la sentenza emessa dal giudice del grado precedente (in questo caso, la Corte d’Appello), precludendo ogni ulteriore possibilità di impugnazione ordinaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29974 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29974 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il 04/09/1972
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
t
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti d
contraddittorietà e palesi ragioni di illogicità della motivazione, che la lettura del provve impugnato dimostra invece essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da
esauriente disamina dei dati processuali nel conclamare la responsabilità del ricorrente per resistenza ex art 337 cp allo stesso ascritta sulla base di una ricostruzione della vicenda in
inadeguatamente contrastata dal ricorso anche con riguardo all’elemento soggettivo, aspetto anche questo vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett
estranei a vizi del motivare prospettabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 14 aprile 2025.