Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21454 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MATERA il 10/02/1969
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 25/9/2024 la Corte di appello di Catanzaro,
in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2021 dal Tribunale di Castrovillari,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al
delitto di cui all’art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto all’annualità 2013,
perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la
pena relativa allo stesso delitto accertato per l’annualità 2014.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando
l’affermazione di responsabilità nei termini oggettivi e psicologici, che la sentenza
non avrebbe riconosciuto o avrebbe motivato in termini assenti o viziati. È
eccepita, infine, l’intervenuta prescrizione del reato anche quando all’annualità
2014.
3. Rilevato che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto del 19/4/2025.
4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinqucento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
GLYPH
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ti