Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione chiude la porta
La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, offre un chiaro esempio di come l’aspetto procedurale sia determinante nel sistema giudiziario. La vicenda analizzata riguarda l’inammissibilità del ricorso proposto contro un provvedimento del Giudice dell’esecuzione, una decisione che, pur essendo breve, porta con sé conseguenze significative per il ricorrente e ribadisce principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
La questione ha origine da una decisione del Tribunale di una città del Sud Italia, che operava in funzione di giudice dell’esecuzione. Un individuo, destinatario di un ordine di esecuzione della pena con contestuale carcerazione, aveva presentato una richiesta per ottenerne la revoca. Il Tribunale, esaminata la questione, aveva rigettato tale richiesta con un’ordinanza.
Non accettando la decisione, la persona condannata ha deciso di impugnare l’ordinanza, presentando ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento del provvedimento del Tribunale e, di conseguenza, della carcerazione.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso una sentenza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. In altre parole, i giudici non hanno valutato se la richiesta di revoca fosse fondata o meno, ma si sono fermati a un livello precedente, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari per poter esaminare l’impugnazione.
Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due oneri finanziari: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni
Anche se il testo della sentenza non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche, una declaratoria di inammissibilità si fonda su vizi procedurali. Questi possono includere, ad esempio, la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici previsti dalla normativa per ricorrere in Cassazione, o la carenza di legittimazione da parte di chi propone l’impugnazione. Nel contesto di un giudizio di legittimità come quello della Cassazione, i motivi del ricorso devono essere strettamente attinenti a violazioni di legge e non possono riguardare una nuova valutazione dei fatti.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ha una duplice funzione: da un lato, sanziona l’uso improprio dello strumento processuale, che ha impegnato risorse del sistema giudiziario senza averne i presupposti; dall’altro, funge da deterrente per evitare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali.
Le Conclusioni
La sentenza in esame, pur nella sua sinteticità, è emblematica. Ci insegna che la strada per ottenere giustizia è lastricata di regole procedurali precise. L’inammissibilità del ricorso non è solo un tecnicismo, ma una barriera che protegge l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le Corti superiori siano sommerse da impugnazioni prive dei requisiti minimi. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare non solo la fondatezza delle proprie ragioni nel merito, ma anche e soprattutto l’esistenza dei presupposti formali per poterle far valere in giudizio. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è la definitività del provvedimento impugnato e l’aggiunta di un carico economico per il ricorrente.
Cosa si intende per inammissibilità del ricorso?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché manca di uno dei requisiti formali o procedurali richiesti dalla legge. Di conseguenza, i giudici non valutano se la richiesta sia giusta o sbagliata, ma si limitano a constatare l’impossibilità di procedere.
Qual era l’oggetto della richiesta rigettata dal Tribunale e poi portata in Cassazione?
La richiesta originale era finalizzata a ottenere la revoca di un ordine di esecuzione di una pena detentiva, con contestuale carcerazione, emesso nei confronti di un individuo.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27623 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27623 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 2345/2025
CC – 08/07/2025
R.G.N. 16885/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia in composizione monocratica in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione della pena e contestuale carcerazione, emesso nei confronti di NOME COGNOME
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME