Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25489 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25489 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 24/01/1996
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della
legge penale ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.,
628, 610 e 62 n. 4 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai
giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza
impugnata sulla corretta configurazione dell’ipotesi di reato come rapina e sulla conseguente impossibilità di derubricazione del fatto in quella di violenza privata,
nonché sulle fondate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter concedere l’invocata attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., stante l’assenza
di prova del valore minimo del bene sottratto);
che l’asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all’esauriente disamina dei dati probatori;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/05/2025
Il C nsigli re Estensore