Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30815 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30815 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
f”.9/1
Rilevato che
COGNOME NOME
e
COGNOME NOME,
condannati entrambi per il reato di
cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000, il primo alla pena di un anno e quattro mesi di rec
e il secondo alla pena di un anno di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, comun
ad entrambi, deducono vizio di motivazione con riguardo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuant
generiche e alla determinazione della pena;
Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché
inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione
adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive, in quanto il Giudice di secondo grado ha
correttamente rappresentato che: a) i fatti sono di notevole gravità oggettiva, siccome Al
COGNOME COGNOME stato ritenuto responsabile dell’omesso versamento di ritenute certificate pe
485.371,95 euro relative all’anno 2015 ed entrambi gli attuali ricorrenti, in concorso tra
sono stati ritenuti responsabà dell’omesso versamento di ritenute certificate per 459.312,4
euro per l’anno 2017; b) le proposte di concordato non hanno avuto seguito; c) il solo Al
COGNOME ha proceduto in proprio a pagare le prime sei rate per l’anno di imposta 2015, ma poi,
unitamente al coimputato, ha tenuto un atteggiamento dilatorio, protrattosi per oltre un anno,
con plurime richieste di rinvio palesemente infondate (cfr. pagg. 6-7 della sentenza di appel
ma anche pag. 2); d) entrambi gli imputati sono gravati da precedenti penali; e) le pene son inferiori alla media edittale (la pena base è stata fissata per entrambi in un anno di reclus e l’aumento per la continuazione nei confronti di NOME COGNOME è stato pari a quattro mesi reclusione);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna tutti i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
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