Inammissibilità Ricorso: la Cassazione si pronuncia
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più comuni e al contempo significativi nel giudizio di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i principi che governano l’accesso al giudizio di legittimità, sanzionando un ricorso non conforme ai requisiti di legge. Analizziamo la decisione e le sue implicazioni pratiche.
Il caso in esame
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 24 giugno 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha impugnato tale provvedimento sperando di ottenerne l’annullamento. Il procedimento è giunto all’udienza del 10 gennaio 2025, durante la quale la Settima Sezione Penale della Corte ha esaminato la fondatezza dei presupposti per l’ammissibilità del ricorso.
La decisione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha concluso il suo esame con una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato la mancanza dei requisiti necessari per procedere.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute.
2. L’ulteriore condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle forme prescritte.
Le motivazioni
L’ordinanza in esame, per sua natura sintetica, non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui la tardività della presentazione, la genericità dei motivi, la proposizione di censure che mirano a una rivalutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) o la mancanza di uno specifico interesse ad agire. La decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione che rispettino scrupolosamente i paletti formali e sostanziali imposti dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
Questa pronuncia, seppur breve, offre un importante monito sulla serietà e il rigore richiesti per adire la Corte di Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una barriera che impedisce l’accesso al più alto grado di giudizio a impugnazioni che non presentano i requisiti minimi di legge. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve a responsabilizzare le parti, disincentivando iniziative processuali dilatorie o manifestamente infondate, garantendo così il corretto funzionamento della giustizia.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali e al versamento di una somma aggiuntiva di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Cosa implica concretamente una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Implica che il provvedimento impugnato (in questo caso, l’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna) diventa definitivo e non può più essere messo in discussione. La Corte non ha analizzato le ragioni del ricorrente perché ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i presupposti formali o sostanziali richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1994
avverso l’ordinanza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n.
29002/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con cui è stato dichiarato inammissibile l’appel mancata rituale allegazione delle dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato
impugnare;
Esaminato il motivo di ricorso;
Letta la memoria;
Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazion della ordinanza impugnata con la quale non si confronta (cfr., anche atto di appello);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.