Inammissibilità ricorso: Perché i Motivi Generici non Superano il Vaglio della Cassazione
L’inammissibilità ricorso è una delle conseguenze più severe per chi affronta un processo di impugnazione. Con la recente Ordinanza n. 587/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere valido, non può limitarsi a una critica generica, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione che si intende contestare. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della specificità dei motivi di appello.
I Fatti del Caso: un Appello Nato Male
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bari nel 2016. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’Appello di Bari, nel febbraio 2023, dichiarava l’impugnazione inammissibile a causa del “difetto di specificità dei motivi di gravame”. In altre parole, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che le ragioni presentate dall’appellante fossero troppo vaghe e generiche per poter essere esaminate nel merito.
Non arrendendosi, l’imputato decideva di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto “vizio di motivazione” nella decisione della Corte d’Appello. La sua tesi era che i giudici di secondo grado avessero errato nel qualificare il suo appello come generico.
La Decisione della Cassazione: la Conferma dell’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha respinto il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato”. I giudici supremi hanno osservato che il ricorrente, nelle sue doglianze, non aveva realmente attaccato la logica della sentenza della Corte d’Appello. Invece di spiegare perché la valutazione di genericità fosse errata, si era limitato a “riproporre in modo inammissibile i motivi di appello” già presentati in secondo grado.
Questa condotta processuale è stata fatale. La Corte ha stabilito che, per superare una declaratoria di inammissibilità per aspecificità, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni, ma è necessario dimostrare, punto per punto, perché la Corte d’Appello ha sbagliato nel ritenerle generiche. Mancando questo confronto critico, anche il ricorso in Cassazione diventa, a sua volta, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e lineari. Il principio cardine è che ogni grado di impugnazione ha un oggetto specifico. Quando si ricorre in Cassazione contro una decisione di inammissibilità dell’appello, l’oggetto del giudizio non è più la sentenza originale del Tribunale, ma la correttezza della decisione della Corte d’Appello. Il ricorrente, pertanto, deve concentrare le sue argomentazioni su quest’ultima, evidenziandone i presunti errori logico-giuridici.
Nel caso di specie, il ricorrente ha ignorato questo passaggio fondamentale. Le sue “doglianze” non si sono confrontate “in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata”. Questo ha trasformato il ricorso in una mera ripetizione di argomenti già giudicati inammissibili, rendendo inevitabile una seconda declaratoria di inammissibilità ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha due conseguenze pratiche immediate per il ricorrente. La prima è la condanna al pagamento delle spese processuali. La seconda, più onerosa, è il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi che possano giustificare l’errore del ricorrente, configurando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
In conclusione, questa ordinanza serve da monito: nel sistema giudiziario, la forma e la sostanza delle impugnazioni sono inscindibili. La specificità non è un mero formalismo, ma il requisito essenziale che permette al giudice di comprendere le critiche e di esercitare efficacemente la sua funzione di controllo. Un ricorso vago o ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma espone il proponente a conseguenze economiche significative.
Perché il primo appello è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Bari per “difetto di specificità dei motivi di gravame”, ovvero perché le ragioni addotte per contestare la sentenza di primo grado erano considerate troppo generiche.
Quale errore ha commesso il ricorrente nel presentare il ricorso in Cassazione?
L’errore è stato quello di non contestare specificamente le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva ritenuto il suo primo appello generico. Invece, si è limitato a ripresentare gli stessi motivi, rendendo anche il ricorso in Cassazione inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 587 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GRUMO APPULA il 24/07/1978
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il 12 aprile 2016 per difetto di specificità dei motivi di gravame;
Considerato che con le sue doglianze il ricorrente con si confronta in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi sostanzialmente a riproporre in modo inammissibile i motivi di appello;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.