Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14996 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14996 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 15/03/1986
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
R.G.N. 41178/24 DumrrRu
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337
cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto la
violazione di legge circa l’affermazione di penale responsabilità ed, in particolare, la ritenuta sussistenza di una ipotesi di concorso quantomeno morale, esula dalla
valutazione di legittimità in quanto risulta meramente riproduttivo di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici
dal giudice di merito (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla eccessività del trattamento
sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta anch’esso inammissibile perché meramente riproduttivo di
profili di censura già correttamente esaminati e disattesi con adeguati argomenti giuridici dal giudice del gravame (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025