Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
[dato avviso alle par ,g
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME, ha presentato, in data 21 ottobre 2024,
ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Messina, con la quale il G.i.p., non accogliendo la richiesta di archiviazione, ha ordiNOME al
P.M. di formulare l’imputazione, denunciandone l’abnormità;
Osservato che, in data 29 novembre 2024, è stato presentato atto di rinuncia all’impugnazione, tramesso dalla cancelleria del G.i.p. del Tribunale di Messina il 3
dicembre 2024, sottoscritto dagli AVV_NOTAIO COGNOME, difensori di fiducia della ricorrente, e muniti di apposita procura speciale allegata in calce all’atto di
rinuncia;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di
euro 500 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.