Inammissibilità Ricorso: Quando l’Appello è una Copia Incolla
Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10819/2024, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità ricorso quando questo si limita a riproporre questioni già decise nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti dell’impugnazione di legittimità e le conseguenze di un ricorso presentato senza validi e nuovi motivi di diritto.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Suprema Corte sperando in una riforma della decisione che lo vedeva soccombente. Tuttavia, il suo tentativo non ha avuto l’esito sperato, arenandosi di fronte a un filtro preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno esaminato il ricorso e lo hanno dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta di tale pronuncia, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la regola sulla inammissibilità ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Corte. I giudici hanno stabilito che il ricorso era inammissibile perché “replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. In altre parole, l’appellante non ha introdotto nuovi argomenti o evidenziato vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si è limitato a ripresentare le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Corte ha sottolineato come le argomentazioni dei giudici di merito fossero “giuridicamente corrette, puntuali” e “coerenti”. In particolare, anche la questione della sussistenza della recidiva contestata era stata affrontata in modo logico e privo di vizi evidenti. Poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità sulla corretta applicazione della legge, un ricorso che non denuncia specifici errori di diritto è destinato a essere respinto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza che il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. Per avere una possibilità di successo, è necessario articolare censure specifiche contro la sentenza impugnata, dimostrando che il giudice di merito ha commesso un errore nell’interpretare o applicare la legge, oppure che la motivazione della sua decisione è manifestamente illogica o contraddittoria. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è inutile ai fini di una riforma della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La pronuncia sulla inammissibilità ricorso serve quindi da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a replicare censure e argomenti che erano già stati adeguatamente esaminati e respinti dai giudici dei gradi di merito, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è quello di giudicare la legittimità della sentenza, verificando cioè che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10819 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10819 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispe al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre c immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi giustificativi della contestata recidiva, argomentazioni tali da rendere il relativo giudizio d non censurabile in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 5 febbraio 2024.