Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21030 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il 07/03/1975
avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, in data 18 novembre rinunciato al ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la se
applicazione della pena concordata emessa il 12 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di con cui gli era stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 6,
reclusione ed euro 4.267 di multa, in ordine a vari episodi del reato di cui all’art. 7
309 del 1990, commessi in San Severo tra il 21 settembre e il 24 novembre 2023.
Considerato che il ricorso originario era stato in ogni caso proposto al di fuori dei
2-bis, dall’art. 448, comma
cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza patteggiarnento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giurid all’illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili non ravvisabili nel
risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso la decisione impugnata.
bis,
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5
cod. proc. pen., il ricorso deve essere
i
dichiarato inammissibile, con condanna della parte
nte al pagamento delle spese
2Am-1A-A-c1~4’2
processuali e al versamento della somma di euroCtremil
.
Nri favore della Cassa delle ammende, non essendo state peraltro specificate le ragioni dell’intervenuta rinuncia al ricorso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ‘-1 al versamento della somma di euro~in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.