Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21900 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21900 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 16/10/1981 COGNOME NOMECOGNOME nato a TARANTO il 29/12/1968
avverso la sentenza del 19/03/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e letti i ricorsi dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ricorsi trattati col rito de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME e NOME COGNOME a mezzo del medesimo difensore di fiducia, ricorrono con due distinti atti per cassazione avverso la sentenza,
ex art. 444 cod.
proc. pen., del Gup del Tribunale di Taranto in data 19/03/2025, che ha applicato agli imputati la pena concordata tra le parti in ordine ai reati rispettivamente ascritti
2. La difesa deduce, in entrambi i ricorsi, il vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica in ricettazione dei fatti di cui ai capi 9) e 10).
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che i ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi non sono consentiti in sede di legittimità.
Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l’erronea
qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla
disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevant nomen
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., nondimeno, l’errore sul deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di
iuris legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. Sez. 6, or n. 3108 dell’8/1/2018, COGNOME, Rv. 272252 – 01, anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo). Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
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P.Q.M.
00 COGNOME Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese · > > GLYPH processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 maggio 2025.