Inammissibilità Ricorso Incompetenza: la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la sentenza che dichiara l’incompetenza di un giudice non è soggetta a ricorso. Questo caso mette in luce la regola sull’inammissibilità del ricorso per incompetenza, un concetto cruciale per comprendere i limiti delle impugnazioni nel nostro sistema giudiziario. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un procedimento per lesioni personali. Il Tribunale di Genova, investito della questione, ha dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che la cognizione del reato spettasse al Giudice di Pace, secondo le disposizioni del d.lgs. 274/2000.
Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione. La Procura sosteneva che il Tribunale, pur dichiarandosi incompetente, avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato, applicando le sanzioni previste per i reati di competenza del Giudice di Pace. Il ricorrente invocava un’eccezione al principio generale, basata su una presunta corretta determinazione originaria della competenza e sul principio della perpetuatio iurisdictionis.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso per Incompetenza
La difesa del Procuratore Generale si basava sull’idea che, se la competenza era stata inizialmente stabilita in modo corretto, il Tribunale avrebbe dovuto mantenere la giurisdizione sul caso. Si faceva riferimento a precedenti giurisprudenziali che, in contesti specifici, avevano affermato il principio della perpetuatio iurisdictionis, ossia la prosecuzione del processo davanti al giudice originariamente adito.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa linea argomentativa, riaffermando una regola processuale chiara e netta.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo lapidario. La decisione si fonda sull’articolo 568, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che le sentenze sulla competenza sono escluse dal novero dei provvedimenti contro i quali è possibile proporre ricorso per cassazione.
I giudici hanno chiarito che non vi sono eccezioni applicabili al caso di specie. La legge non consente di impugnare una decisione con cui un giudice si limita a dichiarare la propria incompetenza e a trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente. Questo meccanismo è pensato per garantire una rapida definizione della questione giurisdizionale, evitando che il processo si areni in lunghe dispute procedurali sulla competenza. Citando un proprio precedente (Ordinanza n. 31797 del 2020), la Corte ha ricordato che tale principio è consolidato e non lascia spazio a interpretazioni estensive o a deroghe non previste dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma della rigidità delle norme procedurali in materia di impugnazioni. La regola sull’inammissibilità del ricorso per incompetenza serve a preservare l’efficienza del sistema giudiziario, impedendo che questioni puramente procedurali possano ritardare la definizione del merito di una causa. La decisione del Tribunale di declinare la propria giurisdizione in favore del Giudice di Pace, pertanto, non può essere contestata attraverso il ricorso per cassazione, ma deve essere accettata come un passaggio procedurale definito e non appellabile.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza con cui un giudice dichiara la propria incompetenza?
No, l’art. 568, comma 2, del codice di procedura penale esclude esplicitamente le sentenze di incompetenza dal novero dei provvedimenti contro i quali è possibile proporre ricorso per cassazione.
Qual era l’argomento principale del Procuratore Generale ricorrente?
Il Procuratore sosteneva che il Tribunale, pur riconoscendo la competenza del Giudice di Pace, avrebbe dovuto comunque decidere nel merito in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, poiché la competenza era stata originariamente determinata in modo corretto.
Quale principio ha riaffermato la Corte di Cassazione con questa ordinanza?
La Corte ha riaffermato il principio consolidato secondo cui il ricorso avverso una sentenza di incompetenza è inammissibile, in quanto la legge prevede un sistema chiuso di impugnazioni che non include questo tipo di provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46170 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 46170 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI GENOVA nel procedimento COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA inoltre: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/05/2023 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata dal Tribunale di Genova, che ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quella del Giudice di pace lrinco, -er,paeekti Genova, avendo ritenuto che il reato di lesioni personali per cui l’imputato NOME COGNOME era stato tratto a giudizio rientrasse nel disposto di cui all’art. 4 d.lgs 274 del 2000.
Ricorre contro detta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova per violazione dell’art. 48 d.lgs 274 cit. e sostenendo che il Tribunale, pur avendo rilevato la propria incompetenza, avrebbe comunque
dovuto pronunziarsi sulla responsabilità dell’imputato applicando, in caso di condanna, le sanzioni di cui all’ad 52 d.lgs :274 cit. . Assume la parte ricorrente che i principi della sentenza Treskine della Sezioni Unite di questa Corte (per cui l’incompetenza del Tribunale a favore di quella del Giudice di Pace deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo) trovano un’eccezione nel caso in cui la competenza sia stata originariamente determinata in maniera corretta. Evoca a questo proposito il PG ricorrente una sentenza di questa Corte che ha ribadito il principio della perpetuati() iurisdictionis in caso di competenza originariamente determinata in maniera corretta.
Il ricorso è inammissibile perché, a norma dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., le sentenze di incompetenza sono escluse dal novero dei provvedimenti contro i quali è possibile proporre ricorso per cassazione (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12/10/2023.