Ricorso Inammissibile: Quando le Doglianze di Fatto non Bastano in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per Cassazione, ribadendo i confini precisi del giudizio di legittimità. Quando un imputato decide di portare il proprio caso davanti alla Suprema Corte, deve essere consapevole che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. La Corte di Cassazione, infatti, valuta unicamente la corretta applicazione della legge. Analizziamo come questi principi sono stati applicati in un caso concreto.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa in primo grado, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, ma l’esito è stato ben diverso.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato ciascuno dei motivi presentati, giungendo a una conclusione netta e univoca: l’inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione, analizzando punto per punto le censure mosse dalla difesa.
Il Primo Motivo: La Presunta Carenza di Offensività
L’imputato sosteneva che la sua azione non fosse idonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma penale, invocando la cosiddetta ‘carenza di offensività’. La Corte ha respinto questa tesi, qualificandola come manifestamente infondata. Secondo i giudici, il reato era pienamente sussistente e la condotta criminosa aveva un valore tutt’altro che irrilevante, rendendo impossibile applicare il principio di non punibilità per inoffensività.
Il Secondo Motivo: Il Mancato Riconoscimento dell’Attenuante
La difesa lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha sottolineato che le argomentazioni presentate erano semplici ‘doglianze in punto di fatto’, caratterizzate da estrema genericità. In sostanza, l’imputato non stava denunciando un errore di diritto, ma stava tentando di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità.
Il Terzo Motivo: Il Vizio di Motivazione
Infine, il ricorrente denunciava un vizio di motivazione nella sentenza d’appello. Similmente al motivo precedente, la Cassazione ha ritenuto anche questa censura inammissibile. Le critiche erano nuovamente versate in fatto e affette da una genericità tale da non consentire un reale scrutinio sulla logicità della motivazione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le Corti di primo e secondo grado accertano i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di diritto e che la motivazione delle loro sentenze sia logica e non contraddittoria. Il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile proprio perché tentava di superare questo confine, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare le prove e la ricostruzione dei fatti. Le censure, definite ‘mere doglianze in punto di fatto’ e ‘caratterizzate da estrema genericità’, non sono idonee a innescare il controllo di legittimità.
Conclusioni: L’Insegnamento della Sentenza
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere speranza di essere accolto, deve essere tecnicamente impeccabile, concentrandosi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione evidenti e non su una generica contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. La genericità e il tentativo di ottenere una ‘terza istanza’ sul fatto portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, eccessivamente generici e si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti, chiedendo una rivalutazione delle prove non consentita in sede di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto. Il suo compito è valutare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non di riesaminare le prove o ricostruire diversamente gli eventi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26724 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26724 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato a POVIGLIO il 27/05/1949
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di primo grado;
Considerato che il primo motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’inidoneità dell’azione a realizzare l’evento perseguito dall’autore per carenza di offensività – è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo, attesa l’indubbia sussistenza del reato e il non irrilevante valore della condotta criminosa posta in essere;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa nella determinazione del reato – è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, caratterizzate da particolare genericità, volte ad ottenere un’inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie;
Considerato che il terzo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alle doglianze avanzate con l’atto di appello – è altresì inammissibile in quanto costituito da censure versate in fatto, caratterizzate da estrema genericità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025
Il Consigliere NOME
Il Presidente