Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dall’inammissibilità del ricorso per Cassazione. Un’impugnazione presentata contro una sentenza della Corte d’Appello è stata respinta non nel merito, ma per ragioni procedurali, comportando sanzioni economiche per il proponente. Analizziamo insieme questo caso per capire le dinamiche e le implicazioni di una tale pronuncia, che sottolinea l’importanza del rispetto rigoroso delle norme processuali.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, un giovane uomo nato nel 2001, ha cercato di ottenere la revisione della decisione di secondo grado, portando il caso all’ultimo livello di giudizio del sistema giudiziario italiano. La Corte Suprema, tuttavia, non è entrata nel vivo delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una sintetica ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione significa che i giudici non hanno valutato se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. Hanno invece riscontrato la mancanza di uno o più requisiti essenziali che la legge richiede per poter esaminare un’impugnazione.
Le conseguenze di questa pronuncia sono state immediate e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello di Milano è divenuta definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o tecnicamente errate.
Le Motivazioni alla base dell’Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, possiamo ipotizzare le cause più comuni che portano a tale esito nel giudizio di Cassazione. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile per motivi quali:
* Genericità dei motivi: I motivi di ricorso non sono specifici e non indicano chiaramente le violazioni di legge o i vizi di motivazione contestati.
* Proposizione di questioni di fatto: Il ricorrente tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
* Mancanza di interesse: Il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
Le Conclusioni
La decisione analizzata rappresenta un monito fondamentale sull’importanza della tecnica processuale e sulla natura del giudizio di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso non è un mero tecnicismo, ma una sanzione che chiude definitivamente la porta a ulteriori discussioni sul caso e impone costi aggiuntivi all’imputato. Questa pronuncia ribadisce che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole precise, la cui violazione comporta conseguenze non trascurabili, sia dal punto di vista giuridico che economico. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende serve, inoltre, come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale, garantendo che le risorse della Corte Suprema siano dedicate a casi che presentano reali questioni di legittimità.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito delle questioni sollevate, ma ha respinto l’impugnazione per la mancanza dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per questo tipo di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione e al versamento di una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
La decisione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza precedente?
Sì. Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano è passata in giudicato, diventando definitiva e non più impugnabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15330 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15330 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/02/2001
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39524/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la senten a pronunciata dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna inflitta ir primo gra
all’imputato per il reato di tentato furto aggravato.
Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si lamenta vizio Ji motivazi circa la negazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cd. pen.
manifestamente infondato in quanto, proprio come sostenuto dalla Corte di m2rito, la prova della scarsa rilevanza del danno che la persona offesa avrebbe subito ove il re, lo fosse sta
portato a consumazione deve emergere con certezza dagli atti, certezza non v( rificatasi nell specie (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, COGNOME, Rv. 255528 – 01 ; Sez. 5, n
42819 del 19/06/2014, COGNOME e altro, Rv. 261044 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila 2uro in favore
della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso, il 26 marzo 2025
Il Presidente