Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29137 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29137 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA11 18/05/2006
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14155/25
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale
probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della
Corte di appello di Messina, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili
massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all’idoneità
dell’opposizione all’attività di ufficio e al dolo;
ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche e determinazione degli aumenti di pena per continuazione concernendo
apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la
Corte di appello – richiamandosi alla sentenza di primo grado – ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la
doglianza del ricorrente;
ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui si invoca l’esclusione del concorso di reati, atteso che la pluralità di persone offese configura una pluralità di
reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte offendono distinte vittime;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso l’11 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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