Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28818 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28818 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/01/1987
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza dell’art.
62-bis cod. pen., per non avere il giudice di merito riconosciuto le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica
alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è sostenuto da conferente
motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità e l’adeguatezza della scelta sanzionatoria operata in tal senso dal giudice di prime
cure, in ragione delle modalità dell’azione e della condotta processuale serbata dall’imputato, solo parzialmente collaborativa;
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.