Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27108 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a
base del giudizio di responsabilità, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti
appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 6 del sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in
quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.