Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso, una delle questioni procedurali più frequenti dinanzi alla Corte di Cassazione. Questo esito non solo pone fine al percorso giudiziario del ricorrente, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Analizziamo la decisione per comprendere meglio il suo iter e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia in data 20 settembre 2024. L’imputato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Settima Sezione Penale è stata incaricata di valutare la fondatezza e, prima ancora, l’ammissibilità dei motivi di ricorso proposti.
La Decisione della Corte di Cassazione
Dopo aver ricevuto l’avviso e ascoltato la relazione del Consigliere designato durante l’udienza del 17 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione. Con una formula sintetica ma inequivocabile, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Questa statuizione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza è estremamente concisa e non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa prassi è comune per le decisioni della Settima Sezione Penale, che spesso si occupa di ricorsi manifestamente infondati o privi dei requisiti di legge. Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono tra quelli consentiti dalla legge (ad esempio, si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità), oppure quando l’atto presenta vizi di forma o non è sufficientemente specifico.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole rigorose. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza impugnata e comporta per il ricorrente un onere economico non trascurabile. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso che rispetti scrupolosamente i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale, al fine di evitare un esito sfavorevole già in fase preliminare, senza che la Corte possa neppure esaminare il merito delle censure sollevate.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’ordinanza spiega perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
No, il testo dell’ordinanza è molto sintetico e si limita a pronunciare la decisione finale senza esporre le motivazioni specifiche che l’hanno determinata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CREMONA il 15/02/1982
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a
base del giudizio di responsabilità, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti
appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 6 del sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in
quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.