Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte al Ricorrente
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione il 3 giugno 2025 offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze dell’inammissibilità ricorso. Questo provvedimento, sebbene sintetico, è emblematico di come il mancato rispetto dei presupposti processuali possa precludere l’esame nel merito di una questione, comportando sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova in data 16 dicembre 2024. L’interessato, cercando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito del suo tentativo non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver sentito la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, ha emesso un’ordinanza per definire il procedimento. Il dispositivo è stato netto e perentorio: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa statuizione impedisce alla Corte di entrare nel vivo delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata. La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro, bloccando sul nascere le impugnazioni che non rispettano i rigorosi requisiti previsti dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, quali ad esempio:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe non rispettare le prescrizioni formali richieste dal codice di procedura penale.
* Motivi non consentiti: il ricorrente potrebbe aver sollevato questioni di merito, che non possono essere valutate in sede di legittimità, dove la Corte si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
* Aspecificità dei motivi: i motivi di ricorso potrebbero essere stati formulati in modo generico, senza individuare con precisione le violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Indipendentemente dalla causa specifica, la decisione della Corte sottolinea l’importanza di redigere un ricorso tecnicamente ineccepibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze economiche dirette e significative per il ricorrente, come chiaramente indicato nel dispositivo (P.Q.M. – Per Questi Motivi):
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a sostenere i costi del procedimento che ha attivato senza successo.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: La Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria, ed è volta a disincentivare la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, è subordinato al rispetto di regole precise, la cui violazione determina non solo l’insuccesso dell’iniziativa processuale, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha potuto esaminare nel merito le ragioni del ricorso a causa della mancanza di requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di fatto, l’impugnazione viene respinta senza entrare nel vivo della questione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché viene imposto un pagamento alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente. Serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari, infondati o dilatori, che impegnano inutilmente le risorse della giustizia. I fondi raccolti dalla Cassa delle ammende sono poi destinati a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26530 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26530 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMUNANZA il 25/09/1958
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATI
–
0 E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’omessa verifica ed
avviso alle parti, da parte del giudice di merito, della possibilità di sosti della pena della reclusione in una pena pecuniaria con conseguente violazione
dell’art. 545-bis cod. proc. pen. è manifestamente infondato poiché non confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale in te
di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclus con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia solleci
l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detent cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi
fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizi
(tra le altre: Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 – 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.