Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26081 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26081 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUIO4VN9TZ) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze, che aveva
affermato la penale responsabilità di NOME e NOME per il reato di cui agili artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.;
– che l’unico motivo di censura è indeducibile in quanto afferente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza (si veda pag. 1 della
sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di
merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilev
dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
–
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili all’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2025
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