Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è un percorso rigorosamente disciplinato dalla legge. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una sentenza per ottenere un riesame; è necessario che il ricorso presentato rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità ricorso in Cassazione e le sue dirette conseguenze per il cittadino.
I Fatti Processuali
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato, sperando di ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole, ha adito la Suprema Corte di Cassazione, l’organo giurisdizionale di vertice nel nostro ordinamento.
La Corte, riunitasi in udienza, ha esaminato l’atto di impugnazione proposto. Tuttavia, l’analisi si è fermata a uno stadio preliminare, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha concluso il suo esame con una pronuncia netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione, formalizzata tramite un’ordinanza, ha impedito alla Corte di valutare se i motivi di doglianza del ricorrente fossero fondati o meno. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è una decisione sul torto o sulla ragione, ma una constatazione che l’atto presentato non possiede le caratteristiche tecniche per essere giudicato.
Le conseguenze per il ricorrente sono state immediate e onerose. Oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata, è stato condannato al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per il procedimento.
2. Una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti per il miglioramento del sistema penitenziario e della giustizia.
Le Motivazioni dietro la Pronuncia di Inammissibilità
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche della decisione, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una dichiarazione di inammissibilità. Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, ad esempio, per:
* Mancanza dei motivi specifici previsti dalla legge: Il ricorso può essere proposto solo per violazione di legge o per vizi di motivazione della sentenza, non per riesaminare i fatti del processo.
* Genericità dei motivi: Le censure devono essere precise, dettagliate e non possono limitarsi a una generica contestazione della sentenza.
* Vizi formali: Errori nella presentazione dell’atto, come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o difetti nella procura speciale al difensore.
* Proposizione di questioni non dedotte nei gradi precedenti: In Cassazione non si possono sollevare, di regola, eccezioni o questioni nuove.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione in Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di merito. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali, non di ricostruire i fatti già valutati dai giudici di primo e secondo grado. La dichiarazione di inammissibilità ricorso in Cassazione rappresenta la sanzione processuale per chi non si attiene a queste regole. Per i cittadini e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza cruciale di redigere ricorsi tecnicamente impeccabili, ben motivati e focalizzati esclusivamente sui vizi ammessi dalla legge, per evitare non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito delle questioni sollevate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che l’atto di impugnazione non possiede i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per essere esaminato dalla Corte di Cassazione. Di conseguenza, i giudici non possono entrare nel merito della questione e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 07/05/1972
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce la sussistenza dell’esimente di cui all’ar
cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutat
Corte di appello che ha messo in evidenza come nessuna critica potesse essere mos confronti dei militari che ebbero ad effettuare il controllo presso l’abitazione ove e
ricorrente, essendo le condotte degli operanti corrette e funzionali allo svolgimento d istituzionali e tali da non giustificare la condotta minacciosa posta in essere;
che generica risulta la /1~1a ipotizzata causa di non punibilità di c rilevato
(
131-bis cod. pen.
prospettata nel ricorso, questione anche sottratta al vaglio dell territoriale;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condan rilevato,
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/2025.