Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19796 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19796 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il 04/04/1989
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
(dato avviso alle parti;I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 3880/25 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 33
cod. pen. riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai motivi appello, a mesi nove di reclusione;
che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque
inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d’appello procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l’accor
delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilit dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte
dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025