Inammissibilità Ricorso in Cassazione: il Divieto di ‘Novum’ e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità ricorso. La vicenda riguarda un imputato che, dopo la condanna in Appello, ha tentato la via della Cassazione sollevando questioni che, tuttavia, i giudici supremi hanno ritenuto non potessero trovare ingresso in quella sede. Esaminiamo i fatti e le motivazioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza del 6 ottobre 2023, ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a due distinti motivi. Con il primo, contestava per la prima volta l’affermazione della sua responsabilità penale. Con il secondo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la sua situazione dovesse essere valutata più favorevolmente.
La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e ha concluso per la loro manifesta infondatezza, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.
L’Inammissibilità Ricorso per Divieto di ‘Novum’
Il primo motivo del ricorso è stato giudicato inammissibile in base a un principio cardine del nostro sistema processuale: il divieto di ‘novum’ nel giudizio di Cassazione. La Corte ha evidenziato come l’imputato non avesse mai contestato l’affermazione della propria responsabilità penale nel corso del giudizio di appello. Introdurre tale questione per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione costituisce una doglianza nuova, non consentita dall’ordinamento.
L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, stabilisce infatti che le questioni non dedotte con i motivi d’appello non possono essere sollevate in Cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo. La contestazione sulla responsabilità non rientrava in questa categoria, configurandosi quindi come un ‘novum’ inammissibile.
I Limiti sulla Valutazione delle Circostanze Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha chiarito che la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, del giudice dei gradi precedenti.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato la decisione di negare il beneficio, basandosi su elementi concreti: i numerosi precedenti penali dell’imputato e l’assenza totale di elementi positivi da poter valutare in suo favore. Sollecitare in Cassazione una diversa interpretazione di questi elementi, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere un nuovo giudizio di fatto, operazione preclusa alla Suprema Corte. Pertanto, anche questo motivo è stato ritenuto inammissibile.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha ritenuto che entrambi i motivi del ricorso non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità. Il primo motivo violava il principio del ‘novum’, poiché l’imputato non aveva contestato la sua responsabilità penale nel giudizio d’appello, rendendo la questione inammissibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché, nella sostanza, richiedeva una nuova valutazione del merito, cercando di sovrapporre apprezzamenti generici a quelli logici e giuridicamente ineccepibili della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fondato la negazione delle attenuanti generiche sui numerosi precedenti penali e sull’assenza di elementi favorevoli all’imputato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato interamente inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. In secondo luogo, le questioni devono essere sollevate nei tempi e nei modi previsti, senza poter introdurre argomenti nuovi in sede di legittimità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il primo motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta in Cassazione la contestazione sulla responsabilità penale, una questione che l’imputato non aveva sollevato nel precedente giudizio di appello. Questo costituisce un ‘novum’, vietato dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di due elementi: i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e l’assenza di qualsiasi elemento di valutazione a suo favore.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15746 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che entrambi i motivi dedotti da RAGIONE_SOCIALE non superano i vaglio preliminare di ammissibilità.
Il primo motivo è inammissibile a norma dell’art. 606, comma terzo, cod proc. pen. posto che nel giudizio di appello l’imputato non aveva contest l’affermazione di penale responsabilità che pertanto si configura come “novum”.
Il secondo motivo, relativo all’omesso riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche, non è consentito perché, nella sostanza, sollecita, per in termini generici, nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altr illogici, della Corte di appello, che, con argomentazioni plausibili in f ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di nega beneficio , i numerosi precedenti penali e l’assenza di elementi valutabili in dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore
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I Presidente