Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando l’Appello non Supera il Vaglio
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e al tempo stesso più significativi nel processo penale italiano. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce i paletti invalicabili per l’accesso al giudizio di legittimità, sanzionando i ricorsi che tentano di ottenere un terzo grado di merito. Questo provvedimento offre uno spunto chiaro per comprendere quando e perché un appello finale viene respinto ancora prima di essere discusso nel merito.
Il Caso in Analisi: Un Appello Contro la Corte di Genova
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova il 16 gennaio 2023. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di portare le proprie ragioni dinanzi alla Corte di Cassazione, massimo organo della giurisdizione italiana. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato, culminando in una pronuncia di inammissibilità.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per una ragione fondamentale: esso non presentava vizi di legittimità, ma si limitava a replicare profili di censura già ampiamente esaminati e correttamente respinti dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (primo grado e appello). In sostanza, l’appellante non ha evidenziato errori di diritto nella sentenza impugnata, ma ha tentato di sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
La Suprema Corte ha sottolineato come le argomentazioni della Corte d’Appello fossero:
* Giuridicamente corrette e puntuali rispetto alle doglianze difensive.
* Coerenti con le prove e le emergenze processuali acquisite.
* Immuni da manifeste incongruenze logiche.
Queste caratteristiche rendono il giudizio di merito, inclusa la valutazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, insindacabile in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di un “terzo giudice” dei fatti, ma di custode della corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si basano su un principio consolidato della procedura penale. Il ricorso per Cassazione è ammissibile solo se denuncia specifici errori di diritto o vizi logici manifesti e decisivi nel ragionamento del giudice di merito. Quando un ricorso, come nel caso di specie, si traduce in una sterile riproposizione delle stesse argomentazioni già vagliate e motivatamente disattese, esso perde la sua funzione e diventa un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda. La Corte ha quindi agito in conformità con il suo ruolo, bloccando un ricorso che non rispettava i requisiti previsti dalla legge. La decisione evidenzia che la completezza e la coerenza logica della motivazione della sentenza d’appello costituiscono un argine invalicabile per i ricorsi che non individuano specifiche violazioni di legge.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta due effetti automatici e gravosi per il ricorrente. Primo, la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dallo Stato. Secondo, il versamento di una somma di denaro, in questo caso quantificata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice finalità: da un lato, ristorare l’amministrazione della giustizia per aver dovuto gestire un’impugnazione infondata; dall’altro, fungere da deterrente contro la presentazione di ricorsi meramente dilatori o pretestuosi. La decisione, pertanto, non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma serve anche da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su solidi motivi di diritto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito, senza sollevare effettivi vizi di legittimità o manifeste incongruenze logiche nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove o i fatti di un processo?
No, da quanto emerge dall’ordinanza, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni dei giudici dei gradi precedenti, non agire come un terzo grado di giudizio sul merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: 02R5TUO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili dì censura già adeguatament vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche, così da rendere il relativo giudizio di non meritevolezza delle generiche nonché quello prognostico inerente alla sospensione condizionale non sindacabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.