Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio, è regolato da norme procedurali molto stringenti. Quando queste non vengono rispettate, la conseguenza è drastica: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo non solo impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi ha presentato l’impugnazione. Analizziamo una recente ordinanza che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere la riforma della decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e averne valutato i presupposti, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, presa in camera di consiglio, pone fine al percorso giudiziario del ricorrente.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in termini generali, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause previste dal codice di procedura penale. Tra le più comuni vi sono la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di censure che in realtà mirano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La decisione della Corte, quindi, si basa sulla constatazione che il ricorso non superava questo vaglio preliminare, un filtro necessario per garantire che solo le questioni di puro diritto arrivino all’esame della Suprema Corte. La condanna accessoria al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo del giudizio di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha due conseguenze pratiche fondamentali. La prima è che la sentenza impugnata, quella della Corte d’Appello, diventa definitiva e irrevocabile. Ciò significa che la decisione contenuta in essa non può più essere messa in discussione. La seconda è di natura economica: il ricorrente non solo deve sostenere le spese legali del proprio difensore, ma è anche obbligato a pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria disposta dalla Corte. Questo caso ribadisce un principio cruciale: l’impugnazione in Cassazione deve essere preparata con estrema cura e solo in presenza dei presupposti di legge, per evitare esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione, cioè non valuta se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno, perché l’atto di ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per accedere a quel grado di giudizio.
Qual è stata la decisione specifica della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN SEVERO il 29/06/1968
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 40689/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante la mancata applicazione delle p
sostitutive, è manifestamente infondato poiché non era stata precedentemente formu dall’imputato alcuna richiesta in tal senso;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla capacità processuale dell’imp
è altresì manifestamente infondato in quanto non si confronta con le corrette e non il argomentazioni dei giudici di merito (v. in particolare pag. 6);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2025