Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, che analizziamo oggi, offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento, sebbene sintetico, illustra chiaramente come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa non solo essere respinta, ma comportare anche significative sanzioni economiche per il proponente. Esaminiamo nel dettaglio la vicenda processuale e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 13 dicembre 2024. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. La Corte Suprema è stata quindi chiamata a valutare la validità e i requisiti formali del ricorso presentato.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
Dopo aver sentito la relazione del Consigliere designato e dato avviso alle parti, la Corte di Cassazione ha emesso la sua decisione. Con un’ordinanza datata 26 maggio 2025, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma ha fermato il suo esame a una fase preliminare, riscontrando la mancanza dei presupposti necessari per procedere. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata duplice: la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il documento in esame è un’ordinanza che riporta il dispositivo, ovvero la decisione finale, ma non espone nel dettaglio le ragioni giuridiche che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause previste dal codice di procedura penale. Tra le più comuni vi sono: la presentazione del ricorso fuori dai termini di legge, la mancanza di motivi specifici di impugnazione, la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (che non possono essere rivalutati in Cassazione), oppure vizi nella forma dell’atto o nella sua notificazione. In questo caso, la Corte ha evidentemente riscontrato uno di questi vizi, tale da precludere l’analisi della fondatezza delle doglianze del ricorrente.
Le Conclusioni
La decisione evidenzia un principio cruciale del diritto processuale: l’importanza del rispetto rigoroso delle forme e dei requisiti per l’accesso alla giustizia, specialmente in un giudizio di legittimità come quello dinanzi alla Cassazione. L’inammissibilità del ricorso non è una semplice formalità, ma una sanzione processuale che impedisce la discussione nel merito e comporta conseguenze economiche rilevanti. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di redigere un atto di impugnazione che superi il vaglio preliminare della Corte, garantendo che le ragioni del proprio assistito possano essere effettivamente esaminate.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione sul ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rifiutando di esaminarlo nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che l’atto di impugnazione presenta dei vizi formali o sostanziali previsti dalla legge che impediscono al giudice di valutare se le ragioni presentate siano fondate o meno. Di conseguenza, la richiesta viene respinta senza entrare nel merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 07/12/1993
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 5737/25 – DENICHILO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.
385, 337 e 582 cod. pen.);
esaminato l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena;
considerato che, sul punto, la sentenza impugnata è immune da censure,
avendo correttamente valorizzato, a conferma della determinazione della pena effettuata in primo grado, la gravità della condotta di resistenza e la
complessiva congruità della pena, individuata appena al di sopra del minimo edittale ed i minimali aumenti a titolo di continuazione (cfr. p. 5 della
sentenza);
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/05/2025