Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Osservato che, con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 164 ult. comma cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa a NOME con sentenza resa dalla medesima Corte il 21/10/2020, irr. il 06/03/2021, rilevando come, dall’esame del fascicolo della cognizione, era emerso che al momento della pronuncia di merito, le cause ostative al beneficio non risultavano conosciute dalla Corte.
Rilevato che il ricorso proposto dal condannato avverso detto provvedimento è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche, peraltro in parte riferite a diverso provvedimento emesso dalla Corte di appello di Palermo, non allegato, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferime alla motivazione dell’atto impugnato, con ciò incorrendo anche nel vizio di aspecificità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024