Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi Sono Troppo Generici?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza della specificità degli atti di impugnazione, un requisito che, se non rispettato, può precludere l’esame nel merito della questione e comportare severe conseguenze economiche per il ricorrente.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non applicare tale istituto al suo caso. Il ricorso, tuttavia, è giunto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha analizzato i requisiti formali prima ancora di entrare nel merito della questione.
L’Inammissibilità del Ricorso e il Vizio di Aspecificità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione non risiede in una valutazione sulla fondatezza o meno della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis, ma in un vizio procedurale preliminare: l’aspecificità dei motivi. Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, i motivi di impugnazione devono essere specifici. La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità non si manifesta solo con una generica indeterminatezza, ma anche, e soprattutto, con l’assenza di una reale correlazione tra le argomentazioni del ricorso e le ragioni esplicitate nella decisione che si contesta.
La Mancata Correlazione con la Sentenza Impugnata
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato come il ricorso si limitasse a riproporre le medesime doglianze già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa non aveva mosso alcuna critica puntuale e specifica al ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado per disattendere le sue richieste. In pratica, l’atto di impugnazione ignorava le motivazioni della sentenza appellata, mancando di svolgere quella funzione critica che è l’essenza stessa del diritto di impugnazione. Questo atteggiamento processuale trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare una revisione effettiva della decisione, e lo condanna all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Corte è netta e rigorosa. I giudici hanno sottolineato che i giudici del merito (primo e secondo grado) avevano già ‘ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello’. Riproporre tali doglianze in sede di legittimità, senza un confronto critico con le argomentazioni della Corte d’Appello, equivale a presentare un ricorso privo della specificità richiesta dalla legge. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario spiegare perché e dove il giudice precedente ha sbagliato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione. La mancanza di questo confronto critico determina un vizio insanabile che porta alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di grande importanza pratica. La decisione della Cassazione funge da monito per la difesa: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e, soprattutto, un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Limitarsi a ‘copiare e incollare’ i motivi di un precedente atto è una strategia destinata al fallimento. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare la questione nel merito, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. Pertanto, un’efficace strategia difensiva passa necessariamente attraverso la redazione di atti specifici e pertinenti, capaci di dialogare criticamente con le decisioni giudiziarie.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. L’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le motivazioni di quella sentenza.
Cosa si intende per ‘aspecificità’ di un motivo di ricorso?
Per aspecificità si intende non solo la genericità di un motivo, ma anche la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e quelle della decisione impugnata. Il ricorso non può ignorare le motivazioni del giudice precedente, ma deve confrontarsi criticamente con esse.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22875 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22875 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. p pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appell meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.