Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24836 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24836 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 28/10/1999
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 9512/25 Corona
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla configurabili
reato contestato, e in particolare alla sussistenza dell’elemento oggettivo per inidoneità
condotta a mettere in pericolo l’incolumità degli astanti, sono aspecifiche poiché si limit mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomen
giuridici dalla Corte territoriale (v. pp. 5-7);
Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti l’applicazi
della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come evince dall’atto di appello, vertente unicamente sulla nullità della sentenza per viz motivazione, sulla erronea valutazione degli elementi di prova e sulla mancanza dell’elemento oggettivo del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20/06/2025