Ricorso in Cassazione: L’Importanza di Devolvere Correttamente i Motivi d’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale sulla tecnica processuale penale, evidenziando come un errore nella formulazione dei motivi d’appello possa portare a una drastica conseguenza: l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava il presunto difetto di motivazione della sentenza di secondo grado in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tali circostanze, se concesse, avrebbero potuto comportare una riduzione della pena. Tuttavia, la difesa dell’imputato si è scontrata con un ostacolo procedurale insormontabile.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti generiche fossero o meno meritate), ma si è fermata a un livello preliminare, di pura procedura. I giudici hanno constatato che la questione delle attenuanti generiche non era stata correttamente sottoposta all’esame della Corte d’Appello. Questo ha reso inevitabile una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La chiave di volta della decisione risiede nel principio della devoluzione. La Corte ha spiegato che le attenuanti generiche erano già state espressamente escluse nella sentenza di primo grado. Per contestare validamente tale esclusione, l’imputato avrebbe dovuto presentare uno specifico motivo nel suo atto di appello.
Invece, nel caso di specie, la questione era stata affrontata in appello solo tramite una “mera sollecitazione”, un approccio ritenuto del tutto insufficiente a investire formalmente il giudice di secondo grado del compito di riesaminare quel punto della decisione. Poiché il motivo non è stato “devoluto” correttamente in appello, non poteva essere validamente riproposto come censura in sede di legittimità davanti alla Cassazione. In altre parole, la catena delle impugnazioni si è interrotta a causa di un vizio nell’anello precedente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità e della corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Un atto di appello non può limitarsi a generiche lamentele, ma deve articolare censure precise e puntuali contro la sentenza che si intende contestare. La mancata devoluzione di un motivo preclude la sua discussione nelle fasi successive del giudizio, con conseguenze potenzialmente molto gravi per l’imputato, come l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea, ancora una volta, la necessità di affidarsi a una difesa tecnica specializzata per navigare le complessità del processo penale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unico motivo sollevato, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non era stato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione nel precedente grado di appello.
Cosa significa che un motivo non è stato “devoluto con l’appello”?
Significa che la questione non è stata formalmente e specificamente inclusa tra i motivi di contestazione nell’atto di appello, impedendo così al giudice superiore di esaminarla e decidere su di essa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il 30/12/1994
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, inerente al difet di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, attiene ad un tema non devoluto con l’appello malgrado in primo grado le dette circostanze siano state espressamente escluse (pag 5, terz’ultimo cpv), sì che la relativa censura necessitava di una apposita devoluzione con il gravame e non poteva essere sostenuta da una mera sollecitazione in appello, come avvenuto nella specie rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.